Art. 36. Catasto dei rifiuti 1. La Regione per le finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed in conformita' alla normativa statale in materia, istituisce il catasto dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi. 2. Sono delegate alle province le funzoni amministrative riguardanti la rilevazione dei dati, il funzionamento e la gestione del catasto, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati. 3. L'accesso ai dati del catasto deve comunque assicurare la salvaguardia del riservato utilizzo dei dati medesimi. 4. All'interno del catasto dei rifiuti, una apposita sezione e' dedicata ai rifiuti speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o ai tossici e nocivi. A detta sezione si applica il disposto dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.