Art. 36.
                         Catasto dei rifiuti
 
   1.  La  Regione  per le finalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed  in  conformita'  alla
normativa  statale  in  materia,  istituisce  il  catasto dei rifiuti
urbani, speciali, tossici e nocivi.
   2.   Sono   delegate   alle  province  le  funzoni  amministrative
riguardanti la rilevazione dei dati, il funzionamento e  la  gestione
del catasto, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati.
   3.  L'accesso  ai  dati  del  catasto  deve comunque assicurare la
salvaguardia del riservato utilizzo dei dati medesimi.
   4.  All'interno  del  catasto dei rifiuti, una apposita sezione e'
dedicata ai rifiuti speciali di origine industriale assimilabili agli
urbani  o ai tossici e nocivi. A detta sezione si applica il disposto
dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.