Art. 37.
                        Osservatorio regionale
 
   1.   E'   istituito  l'osservatorio  regionale  sulla  produzione,
raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie prime
secondarie.
   2.  L'osservatorio  si avvale anche delle informazioni fornite dal
catasto dei rifiuti  e  della  gestione  dei  registri  di  carico  e
scarico.
   3.  L'osservatorioo provvede alla divulgazione dei dati unitamente
a quelli del catasto rifiuti sia con sistemi informativi, sia con  la
pubblicazione di elenchi, prospetti, relazioni.
   4.    Le    modalita'    di    organizzazione    e   funzionamento
dell'osservatorio sono determinate da apposito regolamento regionale.
   5.  Per  l'attuazione  dell'osservatorio,  la  giunta regionale e'
autorizzata a stipulare convenzioni con istituti  universitari,  enti
di ricerca o societa'.