Art. 37. Osservatorio regionale 1. E' istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie prime secondarie. 2. L'osservatorio si avvale anche delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e della gestione dei registri di carico e scarico. 3. L'osservatorioo provvede alla divulgazione dei dati unitamente a quelli del catasto rifiuti sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, relazioni. 4. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio sono determinate da apposito regolamento regionale. 5. Per l'attuazione dell'osservatorio, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con istituti universitari, enti di ricerca o societa'.