Art. 38. Agenzia regionale per le materie prime secondarie 1. La Regione si avvale di un'agenzia appositamente costituita, avente per oggetto sociale l'assistenza alle imprese per l'utilizzazione e commercializzazione delle materie prime secondarie con particolare riguardo al recupero e riciclaggio delle biomasse, la minimizzazione degli impatti ambientali, l'elaborazione di tecniche e sistemi di riciclaggio locale. 2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato, su conforme deliberazione della giunta, a compiere, nel rispetto del presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione dela Regione alla suddetta agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non piu' del 49% delle azioni emesse, nonche' gli eventuali accordi tra soci relativamente all'esercizi dei reciproci diritti e doveri. 3. Di tali atti e accordi e' data immediata comunicazione al consiglio regionale. 4. La sottoscrizione delle azioni e' subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale, che lo statuto dell'agenzia regionale sia conforme alle norme di legge in materia di societa' per azioni e disponga, per la durata della stessa, quanto segue: a) che all'agenzia partecipino la Regione Marche, le province e l'unione regionale delle camere di commercio delle Marche, nonche' le singole camere di commercio, industria e agricoltura e gli imprenditori privati interessati; b) che l'oggetto sociale sia l'assistenza alle imprese per l'utilizzazione e la commercializzazione delle materie prime secondarie; c) che la giunta regionale compia tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della societa' per un valore complessivo nominale fino a lire 400 milioni e comunque non superiore al 49% del capitale sociale. La giunta regionale e' autorizzata ad acquistare negli anni successivi ulteriori quote di partecipazione, nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci, in relazione ad eventuali aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25; d) che l'utile della gestione sia destinato al reimpiego in programmi di potenziamento dell'assistenza alle imprese secondo quanto definito al comma 1, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti; e) che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, eletto dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2380 del codice civile, da non meno di cinque e non piu' di undici consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per almeno tre anni e siano rinnovabili; f) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle societa' per azioni; g) che il direttore generale dell'agenzia sia nominato dall'assemblea; h) che sia prevista l'istituzione di un comitato tecnico consultivo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali. 5. I rappresentanti della Regione nell'agenzia sono nominati ai sensi della legge regionale sulle nomine e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile. 6. I rappresentanti nominati ai sensi del comma 5 sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.