Art. 38.
          Agenzia regionale per le materie prime secondarie
 
   1.  La  Regione  si avvale di un'agenzia appositamente costituita,
avente  per   oggetto   sociale   l'assistenza   alle   imprese   per
l'utilizzazione  e commercializzazione delle materie prime secondarie
con particolare riguardo al recupero e riciclaggio delle biomasse, la
minimizzazione degli impatti ambientali, l'elaborazione di tecniche e
sistemi di riciclaggio locale.
   2.  Il  presidente  della  giunta  regionale  e'  autorizzato,  su
conforme deliberazione della giunta, a  compiere,  nel  rispetto  del
presente  articolo,  tutti  gli  atti esecutivi necessari per rendere
operante la partecipazione dela Regione alla suddetta agenzia  e,  in
particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non piu'
del 49% delle azioni emesse, nonche' gli eventuali accordi  tra  soci
relativamente all'esercizi dei reciproci diritti e doveri.
   3.  Di  tali  atti  e  accordi  e' data immediata comunicazione al
consiglio regionale.
   4.  La  sottoscrizione  delle  azioni  e' subordinata all'avvenuto
accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale,  che  lo
statuto  dell'agenzia  regionale  sia conforme alle norme di legge in
materia di societa' per  azioni  e  disponga,  per  la  durata  della
stessa, quanto segue:
     a)  che all'agenzia partecipino la Regione Marche, le province e
l'unione regionale delle camere di commercio delle Marche, nonche' le
singole   camere   di   commercio,  industria  e  agricoltura  e  gli
imprenditori privati interessati;
     b)  che  l'oggetto  sociale  sia  l'assistenza  alle imprese per
l'utilizzazione  e  la  commercializzazione   delle   materie   prime
secondarie;
     c)  che  la giunta regionale compia tutti gli atti necessari per
l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni  della  societa'
per un valore complessivo nominale fino a lire 400 milioni e comunque
non superiore al 49% del capitale sociale.  La  giunta  regionale  e'
autorizzata  ad  acquistare  negli anni successivi ulteriori quote di
partecipazione, nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione  dei
bilanci,  in  relazione  ad  eventuali  aumenti di capitale, ai sensi
dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;
     d)  che  l'utile  della  gestione  sia destinato al reimpiego in
programmi  di  potenziamento  dell'assistenza  alle  imprese  secondo
quanto  definito  al  comma  1,  restando  esclusa qualsiasi forma di
distribuzione agli azionisti;
     e)   che  il  consiglio  di  amministrazione  sia  composto  dal
presidente,  eletto  dall'assemblea  ai   sensi   dell'ultimo   comma
dell'art. 2380 del codice civile, da non meno di cinque e non piu' di
undici consiglieri, anche non soci, e che  gli  amministratori  siano
eletti per almeno tre anni e siano rinnovabili;
     f)  che  ai  poteri  degli amministratori non siano posti limiti
diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle societa'  per
azioni;
     g)   che   il   direttore  generale  dell'agenzia  sia  nominato
dall'assemblea;
     h)  che  sia  prevista  l'istituzione  di  un  comitato  tecnico
consultivo di supporto al consiglio di  amministrazione  composto  da
esperti  anche  in  rappresentanza  delle  organizzazioni sindacali e
delle associazioni imprenditoriali.
   5.  I  rappresentanti  della Regione nell'agenzia sono nominati ai
sensi della legge regionale sulle nomine e possono essere revocati ai
sensi dell'art. 2458 del codice civile.
   6.  I rappresentanti nominati ai sensi del comma 5 sono vincolati,
nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli  indirizzi  e  delle
direttive degli organi regionali.