Art. 4.
                   Piano regionale di seconda fase
 
   1.  Il  piano  regionale  di  seconda fase per la completa messa a
regime dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti  e'
adottato   dalla   giunta   regionale   sentite   le  amministrazioni
provinciali.
   2.  Il  piano  adottato  e'  pubblicato  in  apposito  supplemento
speciale del Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmesso  agli
enti locali.
   3.  Entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione possono presentare
osservazioni  dalla  giunta  regionale,  enti   pubblici,   organismi
sindacali,  categorie  produttive,  associazioni  per  la  protezione
dell'ambiente, nonche' qualsiasi soggetto interessato.
   4.  La  giunta  regionale,  tenuto conto anche delle osservazioni,
trasmette il piano  e  le  eventuali  proposte  di  modificazione  ed
integrazione al consiglio regionale.
   5.  Il  piano  e'  approvato  con  deliberazione  consiliare ed e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Esso e' depositato
con gli allegati grafici presso la giunta regionale.
   6.   Il   piano  regionale  di  seconda  fase  ha  validita'  fino
all'approvazione di un nuovo piano. Al suo adeguamento  o  variazione
si provvede con la procedura di cui al presente articolo.