Art. 4. Piano regionale di seconda fase 1. Il piano regionale di seconda fase per la completa messa a regime dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e' adottato dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali. 2. Il piano adottato e' pubblicato in apposito supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmesso agli enti locali. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione possono presentare osservazioni dalla giunta regionale, enti pubblici, organismi sindacali, categorie produttive, associazioni per la protezione dell'ambiente, nonche' qualsiasi soggetto interessato. 4. La giunta regionale, tenuto conto anche delle osservazioni, trasmette il piano e le eventuali proposte di modificazione ed integrazione al consiglio regionale. 5. Il piano e' approvato con deliberazione consiliare ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Esso e' depositato con gli allegati grafici presso la giunta regionale. 6. Il piano regionale di seconda fase ha validita' fino all'approvazione di un nuovo piano. Al suo adeguamento o variazione si provvede con la procedura di cui al presente articolo.