Art. 5. Programmi attuativi delle province per il piano regionale di seconda fase 1. Il piano regionale di seconda fase, per quanto riguarda i rifiuti urbani, e' attuato a mezzo di appositi programmi predisposti dalle province entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso ed approvati dalla giunta regionale. 2. I programmi attuativi delle province sviluppano il sistema di organizzazione delle attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani sulla base delle indicazioni del piano regionale di seconda fase, in collegamento con le attivita' di raccolta differenziata. 3. L'approvazione dei programmi attuativi delle province produce gli effetti di cui al comma 4 del precedente art. 2.