Art. 5.
                  Programmi attuativi delle province
                per il piano regionale di seconda fase
 
   1.  Il  piano  regionale  di  seconda  fase, per quanto riguarda i
rifiuti urbani, e' attuato a mezzo di appositi programmi  predisposti
dalle  province entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso
ed approvati dalla giunta regionale.
   2.  I  programmi attuativi delle province sviluppano il sistema di
organizzazione delle attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
sulla  base delle indicazioni del piano regionale di seconda fase, in
collegamento con le attivita' di raccolta differenziata.
   3.  L'approvazione  dei programmi attuativi delle province produce
gli effetti di cui al comma 4 del precedente art. 2.