Art. 6.
                       Promozione di interventi
 
   1.  La  Regione,  mediante il piano regionale per l'organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti  e  le  sue  articolazioni  ai
sensi dell'art. 2, promuove anche gli interventi finalizzati alla:
     a)  ricerca,  sviluppo  e  adozione  di tecnologie di produzione
volte a ridurre la quantita' dei  rifiuti  o  ad  eliminare  la  loro
tossicita'   e  nocivita'  e,  comunque,  di  tecnologie  finalizzate
all'agevole  trattamento  dei  rifiuti,   al   loro   riciclaggio   e
soprattutto al recupero di materiali e di energia;
     b)  ricerca, sviluppo e adozione di criteri di progettazione, di
tecnologie e di materiali che consentano il prolungamento del periodo
d'uso  dei prodotti e che facilitino, al termine di detto periodo, il
recupero di materiali,  di  componenti  e  di  energia  dai  prodotti
stessi;
     c)  ricerca,  sviluppo  e adozione di sistemi e di tecnologie di
produzione che consentano, al loro interno, un significativo  impiego
di materiali e di fonti energetiche recuperate dai rifiuti;
     d)  ricerca,  sviluppo  e  adozione  di  tecniche  e  sistemi di
immagazzinamento,  conservazione  e  trasporto  che   permettano   di
limitare la formazione dei rifiuti;
     e)  ricerca,  sviluppo  e adozione di sistemi e di tecnologie di
produzione e di utilizzo degli  imballaggi  e  dei  contenitori,  che
permettano  di  limitarne, per i singoli tipi, il peso ed il volume e
che tengano  conto  del  loro  impatto  ambientale,  con  particolare
riferimento alla flora e alla fauna protetta;
     f)  produzione  ed  impiego  di  contenitori  e di imballaggi di
agevole  recupero  e  riciclo,  di  contenitori   e   di   imballaggi
standardizzati per classi omogenee di prodotti;
     g)  adozione  di  tecniche  di produzione e di distribuzione che
comportino il riutilizzo, in piu'  cicli  di  impiego  e  d'uso,  dei
contenitori e degli imballaggi;
     h)  incentivazione  di  agenzie  regionali  per il recupero e il
riutilizzo di materie prime secondarie dai rifiuti;
     i)  ricerca,  sviluppo  e  attuazione di sistemi e tecnologie di
inserimento nell'ambiente naturale degli impianti per lo  smaltimento
dei rifiuti;
     l) organizzazione di corsi per l'aggiornamento teorico e pratico
del personale impiegato in servizi di smaltimento dei rifiuti.
   2.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui al comma 1, la
giunta regionale asssume  i  provvedimenti  e  predispone  le  misure
organizzative   per   consentire  alle  associazioni  imprenditoriali
l'accesso in via prioritaria alle agevolazioni di cui  agli  articoli
14  e  seguenti  della  legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo quanto
previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441
e dal decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.