Art. 6. Promozione di interventi 1. La Regione, mediante il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e le sue articolazioni ai sensi dell'art. 2, promuove anche gli interventi finalizzati alla: a) ricerca, sviluppo e adozione di tecnologie di produzione volte a ridurre la quantita' dei rifiuti o ad eliminare la loro tossicita' e nocivita' e, comunque, di tecnologie finalizzate all'agevole trattamento dei rifiuti, al loro riciclaggio e soprattutto al recupero di materiali e di energia; b) ricerca, sviluppo e adozione di criteri di progettazione, di tecnologie e di materiali che consentano il prolungamento del periodo d'uso dei prodotti e che facilitino, al termine di detto periodo, il recupero di materiali, di componenti e di energia dai prodotti stessi; c) ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e di tecnologie di produzione che consentano, al loro interno, un significativo impiego di materiali e di fonti energetiche recuperate dai rifiuti; d) ricerca, sviluppo e adozione di tecniche e sistemi di immagazzinamento, conservazione e trasporto che permettano di limitare la formazione dei rifiuti; e) ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e di tecnologie di produzione e di utilizzo degli imballaggi e dei contenitori, che permettano di limitarne, per i singoli tipi, il peso ed il volume e che tengano conto del loro impatto ambientale, con particolare riferimento alla flora e alla fauna protetta; f) produzione ed impiego di contenitori e di imballaggi di agevole recupero e riciclo, di contenitori e di imballaggi standardizzati per classi omogenee di prodotti; g) adozione di tecniche di produzione e di distribuzione che comportino il riutilizzo, in piu' cicli di impiego e d'uso, dei contenitori e degli imballaggi; h) incentivazione di agenzie regionali per il recupero e il riutilizzo di materie prime secondarie dai rifiuti; i) ricerca, sviluppo e attuazione di sistemi e tecnologie di inserimento nell'ambiente naturale degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti; l) organizzazione di corsi per l'aggiornamento teorico e pratico del personale impiegato in servizi di smaltimento dei rifiuti. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la giunta regionale asssume i provvedimenti e predispone le misure organizzative per consentire alle associazioni imprenditoriali l'accesso in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e dal decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.