Art. 8. Funzioni delegate alle province 1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative: a) autorizzazioni ad enti e imprese effettuano attivita' di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali; b) autorizzazioni ad enti ed imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e di stoccaggio provvisorio per conto proprio degli stessi; c) irrogazione delle sanzioni amministrative con le modalita' di cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16 e del presente titolo per la violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alle province la documentazione relativa alle autorizzazioni di cui alla precedente lettera a), nonche' ogni dato o documentazione utile. 3. Allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge in materia di autorizzazioni, le province provvedono previa acquisizione del parere di un proprio comitato tecnico, del quale e' chiamato comunque a far parte il responsabile del presidio multizonale o un chimico dal medesimo delegato, il medico igienista della USL competente per territorio ed un geologo. 4. Per le imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo, nei casi e limiti previsti dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione, a partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo stesso.