Art. 8.
                   Funzioni delegate alle province
 
   1.    Sono   delegate   alle   province   le   seguenti   funzioni
amministrative:
     a)  autorizzazioni  ad  enti  e  imprese effettuano attivita' di
raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio  dei  rifiuti  urbani  e
assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali;
     b) autorizzazioni ad enti ed imprese che effettuano attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e  nocivi  e  di  stoccaggio
provvisorio per conto proprio degli stessi;
     c) irrogazione delle sanzioni amministrative con le modalita' di
cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16 e del  presente  titolo
per  la  violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti.
   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge,  la  giunta  regionale  trasmette  alle  province  la
documentazione  relativa  alle  autorizzazioni di cui alla precedente
lettera a), nonche' ogni dato o documentazione utile.
   3.  Allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge
in  materia  di  autorizzazioni,  le   province   provvedono   previa
acquisizione  del parere di un proprio comitato tecnico, del quale e'
chiamato  comunque  a  far  parte  il   responsabile   del   presidio
multizonale  o  un chimico dal medesimo delegato, il medico igienista
della USL competente per territorio ed un geologo.
   4.  Per  le  imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti,
l'iscrizione all'albo, nei casi e limiti previsti  dall'art.  10  del
decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione,  a
partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo stesso.