Art. 9. Vigilanza, controllo e provvedimenti contingibili e urgenti 1. La vigilanza e il controllo sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi sono di competenza delle province ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni dei sindaci, quali autorita' sanitarie locali. 2. Le strutture operative attraverso le quali sono esercitate le funzioni di cui al comma 1 sono: a) i settori igiene e prevenzione delle unita' sanitarie locali; b) i laboratori e i servizi del presidio multizonale di prevenzione; c) il personale appositamente preposto dalle province. 3. In caso di urgenza, il presidente dell'amministrazione provinciale puo' avvalersi direttamente delle strutture di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, dandone tempestiva notizia ai presidenti delle unita' sanitarie locali interessate. 4. Ai provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, si applica l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. I mezzi e gli impianti adibiti alle attivita' di smaltimento, soggette ad autorizzazione provinciale o regionale, debbono essere ispezionati almeno due volte l'anno. I risultati delle ispezioni e delle analisi, da chiunque effettuati, sono trasmessi all'amministrazione provinciale interessata e contestualmente alla giunta regionale. 6. Nel caso che nell'azione di vigilanza e controllo vengano riscontrate violazioni alle norme vigenti o modificazioni dei requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni alle attivita' di smaltimento dei rifiuti, o violazioni agli obblighi imposti dalle autorizzazioni, fatta salva l'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria e l'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate con la presente legge, le amministrazioni provinciali sono tenute ad informare immediatamente la giunta regionale.