Art. 2. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 3.800 milioni per l'anno 1990, ed a lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 3.800 milioni, e relativo all'anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 1; b) per l'onere di lire 800 milioni, relativo a ciascuno degl anni 1991 e 1992, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 1. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 sono iscritte: a) per l'anno 1990, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 sono ridotti di lire 3.800 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI