Art. 2.
 
   1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, pari
a lire 3.800 milioni per l'anno 1990,  ed  a  lire  800  milioni  per
ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede nel modo che segue:
     a)  per  l'onere di lire 3.800 milioni, e relativo all'anno 1990
mediante  equivalente  riduzione  dello  stanziamento  del   capitolo
5100101  dello  stato di previsione della spesa del bilancio di detto
anno, all'uopo utilizzando  l'apposito  accantonamento  di  cui  alla
partita n. 3 dell'elenco n. 1;
     b)  per  l'onere  di  lire 800 milioni, relativo a ciascuno degl
anni 1991 e 1992, mediante equivalente riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello
stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando  la  proiezione  per  i
detti  anni  del  medesimo  accantonamento  di  cui alla partita n. 3
dell'elenco n. 1.
   2.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per effetto dell'articolo 1 sono iscritte:
     a)  per l'anno 1990, in aumento degli stanziamenti di competenza
e di cassa del capitolo  3211103  dello  stato  di  previsione  della
spesa;
     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   3.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 sono  ridotti
di lire 3.800 milioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI