Art. 2. 1. Per la concessione dei contributi straordinari previsti dall'art. 1 e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 700.000.000. 2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede per l'anno 1990 mediante equivalente riduzione delle disponibilita' recate dal capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 13 dell'elenco n. 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte per lanno 1990 a carico del capitolo 2241103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione "Contributo straordinario una tantum alle comunita' montane per le spese di funzionamento di cui alla legge regionale n. 2/1982" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 700 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 700 milioni. Art.3. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI