Art. 2.
 
   1.   Per  la  concessione  dei  contributi  straordinari  previsti
dall'art. 1 e'  autorizzata,  per  l'anno  1990,  la  spesa  di  lire
700.000.000.
   2.  Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1
si provvede per l'anno  1990  mediante  equivalente  riduzione  delle
disponibilita'  recate dal capitolo 5100101 dello stato di previsione
della spesa per  il  detto  anno  all'uopo  utilizzando  quota  parte
dell'accantonamento di cui alla partita n. 13 dell'elenco n. 1.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento dei contributi previsti
dalla presente legge sono  iscritte  per  lanno  1990  a  carico  del
capitolo  2241103 che con la presente legge si istituisce nello stato
di previsione della spesa del bilancio  per  il  detto  anno  con  la
denominazione  "Contributo  straordinario  una  tantum alle comunita'
montane per le spese di funzionamento di cui alla legge regionale  n.
2/1982"  e  con  stanziamenti  di  competenza  e di cassa di lire 700
milioni.
   4.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno  1990
sono ridotti di lire 700 milioni.
 
                                Art.3.
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI