la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge ha lo scopo di promuovere il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola alimentare, integra le misure previste dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5 e legge regionale 29 maggio 1980, n. 43 ed attua le misure della legge 1 luglio 1977, n. 403.