la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La presente legge ha lo scopo di promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della cooperazione agricola alimentare, integra le misure
previste  dalla  legge  regionale  23  gennaio  1975,  n.  5  e legge
regionale 29 maggio 1980, n. 43 ed attua le  misure  della  legge  1›
luglio 1977, n. 403.