Art. 2. Soggetti 1. I destinatari degli aiuti regionali straordinari previsti dalla presente legge sono quelli specificati nei successivi punti: a) le cooperative agricole e loro consorzi; b) le cooperative agricole e/o i consorzi di cooperative agricole che abbiano incorporato od intendono avviare procedure di fusione mediante incorporazione di altre cooperative agricole, nonche' per l'acquisizione di impianti; c) le societa' a capitale misto tra cooperative ed aziende private e pubbliche, il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole e loro consorzi di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essere per base sociale e/o volume di attivita' almeno di rilevanza regionale.