Art. 2.
                               Soggetti
 
   1. I destinatari degli aiuti regionali straordinari previsti dalla
presente legge sono quelli specificati nei successivi punti:
     a) le cooperative agricole e loro consorzi;
     b)  le  cooperative  agricole  e/o  i  consorzi  di  cooperative
agricole che abbiano incorporato od intendono  avviare  procedure  di
fusione   mediante  incorporazione  di  altre  cooperative  agricole,
nonche' per l'acquisizione di impianti;
     c)  le  societa'  a  capitale  misto  tra cooperative ed aziende
private e pubbliche, il cui capitale sia sottoscritto per  almeno  il
51%   da   cooperative  agricole  e  loro  consorzi  di  lavorazione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione.
   2.  I  soggetti  di  cui al comma 1, lettera c), devono essere per
base sociale e/o volume di attivita' almeno di rilevanza regionale.