Art. 3.
                Progetti di consolidamento e sviluppo
 
   1. Gli aiuti vengono concessi per interventi specifici inseriti in
un organico progetto di  consolidamento  e  sviluppo  presentato  con
l'assistenza  delle  sezioni  regionali  delle  organizzazioni  delle
cooperative agricole a livello nazionale riconosciute.
   2.  Il  progetto  di  consolidamento  e  di  sviluppo, riguardante
operazioni di aggregazione e di integrazione, dovra' dimostrare sotto
il profilo tecnico - conomico e finanziario l'idoneita' a conseguire,
in un periodo massimo di cinque  anni,  una  migliore  valorizzazione
commerciale delle produzioni conferite dai soci ed in particolare:
     a)  il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate
con interventi di specializzazione ed integrazione produttiva;
     b)  il  raggiungimento  di  economie  di  scala  anche  mediante
interventi di concentrazione;
     c)   l'impiego  di  personale  qulificato  e  specializzato  per
l'attuazione  di  servizi  ad  elevato   contenuto   di   innovazione
tecnologica;
     d)   l'acquisizione   di  strutture,  impianti,  marchi  e  reti
commerciali, nonche'  partecipazioni  societarie  che  permettano  il
controllo delle societa' acquisite anche nei termini previsti secondo
il disposto della lettera c) dell'articolo 2.