Art. 3. Progetti di consolidamento e sviluppo 1. Gli aiuti vengono concessi per interventi specifici inseriti in un organico progetto di consolidamento e sviluppo presentato con l'assistenza delle sezioni regionali delle organizzazioni delle cooperative agricole a livello nazionale riconosciute. 2. Il progetto di consolidamento e di sviluppo, riguardante operazioni di aggregazione e di integrazione, dovra' dimostrare sotto il profilo tecnico - conomico e finanziario l'idoneita' a conseguire, in un periodo massimo di cinque anni, una migliore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci ed in particolare: a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate con interventi di specializzazione ed integrazione produttiva; b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione; c) l'impiego di personale qulificato e specializzato per l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica; d) l'acquisizione di strutture, impianti, marchi e reti commerciali, nonche' partecipazioni societarie che permettano il controllo delle societa' acquisite anche nei termini previsti secondo il disposto della lettera c) dell'articolo 2.