Art. 4.
                     Aiuti regionali straordinari
 
   1. Gli aiuti regionali riguardano gli interventi di consolidamento
e di sviluppo con l'obbligo della partecipazione finanziaria  diretta
dei soci persone fisiche o giuridiche:
    a)  interventi  di  consolidamento e capitalizzazione. Ai fini di
rendere possibile un'equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali
investiti,  ai soggetti di cui al precedente articolo 2, lettera a) e
b), puo' essere concesso,  per  l'aumento  del  capitale  sociale  un
contributo in conto capitale fino al 70% dell'incremento del capitale
sociale  effettivamente  sottoscritto  e  versato  dai   soci,   alle
cooperative  agricole,  puo'  essere  concesso  un  contributo  negli
interessi fino  al  70%  del  prestito  finalizzato  all'aumento  del
capitale  per  favorire  i soci nella sottoscrizione delle rispettive
quote;
    b)  interventi di sviluppo. Ad integrazione della legge regionale
n. 43/80, per  gli  interventi  di  sviluppo  inseriti  nel  progetto
possono  essere  concessi  contributi  in  conto capitale fino al 70%
della   spesa   ritenuta   ammissibile   per    l'acquisizione,    la
ristrutturazione   e   ammodernamento   di   impianti   da  parte  di
cooperative.
   Gli  interventi  possono riguardare le strutture, gli impianti, la
rete commerciale, marchi, partecipazioni  societarie  ed  ogni  altra
iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto.