Art. 4. Aiuti regionali straordinari 1. Gli aiuti regionali riguardano gli interventi di consolidamento e di sviluppo con l'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci persone fisiche o giuridiche: a) interventi di consolidamento e capitalizzazione. Ai fini di rendere possibile un'equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al precedente articolo 2, lettera a) e b), puo' essere concesso, per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino al 70% dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci, alle cooperative agricole, puo' essere concesso un contributo negli interessi fino al 70% del prestito finalizzato all'aumento del capitale per favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote; b) interventi di sviluppo. Ad integrazione della legge regionale n. 43/80, per gli interventi di sviluppo inseriti nel progetto possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione, la ristrutturazione e ammodernamento di impianti da parte di cooperative. Gli interventi possono riguardare le strutture, gli impianti, la rete commerciale, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto.