Art. 5.
          Assistenza progettuale, studi e ricerche aziendali
 
   1.  Agli  enti  di  emanazione  delle associazioni regionali delle
centrali cooperative giuridicamente riconosciute a livelo  nazionale,
puo'  essere concesso un finanziamento, per l'assistenza progettuale,
marchi, formazione manageriale, ricerche, studi,  analisi  aziendale,
volti  all'innovazione  tecnologica,  al  marketing,  a  favore delle
cooperative e dei loro consorzi che intendono fruire degli interventi
della   presente   legge  e/o  altre  leggi  regionali,  nazionali  e
comunitarie.