Art. 5. Assistenza progettuale, studi e ricerche aziendali 1. Agli enti di emanazione delle associazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a livelo nazionale, puo' essere concesso un finanziamento, per l'assistenza progettuale, marchi, formazione manageriale, ricerche, studi, analisi aziendale, volti all'innovazione tecnologica, al marketing, a favore delle cooperative e dei loro consorzi che intendono fruire degli interventi della presente legge e/o altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.