Art. 6.
                              Procedure
 
   1.   I   richiedenti,   dovranno   presentare   il   progetto   di
consolidamento e di sviluppo e  la  relazione  dell'attivita'  svolta
negli esercizi precedenti la presentazione della domanda.
   2.  I  richiedenti  di  cui  all'articolo  2,  lettera  b) debbono
documentare altresi' l'avvenuta incorporazione per fusione realizzata
da  non  piu'  di due anni dalle presentazioni della domanda di una o
piu' cooperative o presentare un piano di incorporazione  comprensivo
delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, da perfezionarsi
dopo la  presentazione  della  domanda  e/o  documentazione  probante
l'acquisizione di impianti.
   3.   Alla   domanda  deve  essere  allegata  inoltre  la  seguente
documentazione;
     a) certificato di revisione biennale;
     b) la documentazione prevista per i progetti presentati ai sensi
della legge regionale 43/80.
   4.  Il  progetto  allegato  alla  domanda deve essere adottata dal
consiglio di amministrazione e dopo il provvedimento  di  impegno  da
parte della Regione deve essere approvato dall'assemblea dei soci.
   5.  Dopo la concessione del finanziamento regionale i titolari del
progetto di consolidamento  e  di  sviluppo  sono  tenuti  fino  alla
completa  realizzazione  del  progetto  a  presentare  alle  scadenze
prescritte i  bilanci  revisionati  dalle  rispettive  organizzazioni
cooperativistiche  riconosciute a livello nazionale, nonche' lo stato
di  attuazione  del  progetto  stesso  allegando  la   documentazione
comprovante le fasi attuate.
   6.  La  giunta  regionale  annualmente  riferisce  alla competente
commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge.