Art. 6. Procedure 1. I richiedenti, dovranno presentare il progetto di consolidamento e di sviluppo e la relazione dell'attivita' svolta negli esercizi precedenti la presentazione della domanda. 2. I richiedenti di cui all'articolo 2, lettera b) debbono documentare altresi' l'avvenuta incorporazione per fusione realizzata da non piu' di due anni dalle presentazioni della domanda di una o piu' cooperative o presentare un piano di incorporazione comprensivo delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, da perfezionarsi dopo la presentazione della domanda e/o documentazione probante l'acquisizione di impianti. 3. Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione; a) certificato di revisione biennale; b) la documentazione prevista per i progetti presentati ai sensi della legge regionale 43/80. 4. Il progetto allegato alla domanda deve essere adottata dal consiglio di amministrazione e dopo il provvedimento di impegno da parte della Regione deve essere approvato dall'assemblea dei soci. 5. Dopo la concessione del finanziamento regionale i titolari del progetto di consolidamento e di sviluppo sono tenuti fino alla completa realizzazione del progetto a presentare alle scadenze prescritte i bilanci revisionati dalle rispettive organizzazioni cooperativistiche riconosciute a livello nazionale, nonche' lo stato di attuazione del progetto stesso allegando la documentazione comprovante le fasi attuate. 6. La giunta regionale annualmente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge.