Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese: a) per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), lire 1.400 milioni; b) per la concessione dei contributi in capitale per l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, di cui all'articolo 4, lettera b), lire 500 milioni; c) per la concessione dei contributi in capitale per l'assistenza progettuale, studi e ricerche per favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione nel settore agro alimentare, di cui all'articolo 5, lire 100 milioni. L'entita' delle singole autorizzazioni di spesa per l'anno 1991 sara' stabilita con la legge di approvazione del bilancio del detto anno, fermo restando che l'ammontare complessivo non potra' superare l'importo di lire 1.000 milioni. 2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 2.000 milioni: quanto a lire 1.000 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma di pari importo, rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100102 del bilancio dell'anno 1989, partita n. 4 dell'elenco n. 2 e, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100102 del bilancio per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4; b) per l'anno 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100102, all'uopo utilizzando la proiezione, per il detto anno, del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 4. 3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte: a) per l'anno 1990, a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a1) "contributi in capitale alle cooperative agricole per l'aumento del capitale sociale", lire 1.400 milioni; a2) contributi in capitale alle cooperative agricole per l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, la rete commerciale, marchi e partecipazioni societarie" lire 500 milioni; a3) contributi agli enti di emanazione delle associazioni regionali delle centrali coopertive giuridicamente riconosciute a livello nazionale per l'assistenza progettuale, marchi, formazione manageriale e ricerche, volti all'innovazione tecnologica e al marketing a favore delle cooperative e dei loro consorzi", lire 100 milioni; b) per l'anno 1991, a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI