Art. 7.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
sono autorizzate, per l'anno 1990, le seguenti spese:
     a)  per  la  concessione  dei  contributi  in  capitale  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), lire 1.400 milioni;
     b)   per   la   concessione   dei  contributi  in  capitale  per
l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, di
cui all'articolo 4, lettera b), lire 500 milioni;
     c)   per   la   concessione   dei  contributi  in  capitale  per
l'assistenza  progettuale,  studi  e   ricerche   per   favorire   il
consolidamento  e  lo  sviluppo  della  cooperazione nel settore agro
alimentare, di cui all'articolo 5, lire 100 milioni.
   L'entita'  delle  singole  autorizzazioni di spesa per l'anno 1991
sara' stabilita con la legge di approvazione del bilancio  del  detto
anno,  fermo restando che l'ammontare complessivo non potra' superare
l'importo di lire 1.000 milioni.
   2.  Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1
si provvede nel modo che segue:
     a)  per  l'onere  di  lire  2.000  milioni:  quanto a lire 1.000
milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo  comma,
della  legge  regionale  30  aprile  1980, n. 25, della somma di pari
importo, rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo  globale
di  cui al capitolo 5100102 del bilancio dell'anno 1989, partita n. 4
dell'elenco n. 2 e, quanto a lire 1.000 milioni, mediante  riduzione,
per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100102 del bilancio
per l'anno 1990, all'uopo utilizzando  l'apposito  accantonamento  di
cui alla partita n. 4;
     b)  per  l'anno  1991,  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio pluriennale,  a  carico  dello  stesso
capitolo  5100102,  all'uopo  utilizzando la proiezione, per il detto
anno, del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 4.
   3.  Le  somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 sono iscritte:
     a) per l'anno 1990, a carico dei seguenti capitoli che la giunta
regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della
spesa  del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e i
controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
      a1)  "contributi  in  capitale  alle  cooperative  agricole per
l'aumento del capitale sociale", lire 1.400 milioni;
      a2)  contributi  in  capitale  alle  cooperative  agricole  per
l'acquisizione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, la
rete  commerciale,  marchi  e  partecipazioni  societarie"  lire  500
milioni;
      a3)  contributi  agli  enti  di  emanazione  delle associazioni
regionali delle centrali  coopertive  giuridicamente  riconosciute  a
livello  nazionale  per  l'assistenza progettuale, marchi, formazione
manageriale  e  ricerche,  volti  all'innovazione  tecnologica  e  al
marketing  a  favore delle cooperative e dei loro consorzi", lire 100
milioni;
     b) per l'anno 1991, a carico dei capitoli corrispondenti.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI