Art. 3.
 
   1.  Per  la  concessione  di  contributi  pluriennali previsti dal
precedente articolo 2 e' autorizzato un limite  di  impegno  di  lire
260,  milioni,  di  durata  ventennale  con  inizio  dall'anno 1991 e
termine nell'anno 2010, recante una spesa complessiva di  lire  5.200
milioni.
   2.  Alla  copertura  degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel
modo che segue:
     a)  per  gli oneri di lire 260 milioni relativi a ciascuno degli
anni 1991 e 1992 mediante riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  pluriennale,  a  carico  del  capitolo  5100201,
all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti  anni,  dell'apposito
accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3;
     b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impegno
di quota parte  della  somma  spettante  alla  Regione  a  titolo  di
ripartizione  del  fondo per il finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 201
e successive modificazioni e integrazioni.
   3.  Le  somme  occorrenti  per  l'erogazione dei contributi di cui
all'articolo 2  sono  iscritte  a  carico  di  apposito  capitolo  da
istituirsi  nello  stato  della  spesa del bilancio per l'anno 1991 e
successivi, con la denominazione "Contributi ventennali agli istituti
autonomi  per  le  case  popolari  per  l'acquisizione  di alloggi di
cooperative  a  proprieta'  indivisa,  in  caso  di  liquidazione   o
scioglimento   delle   cooperative   stesse",   con  stanziamenti  di
competenza e di cassa di lire 260 milioni.
   La  presente legge sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservala  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI