Art. 3. 1. Per la concessione di contributi pluriennali previsti dal precedente articolo 2 e' autorizzato un limite di impegno di lire 260, milioni, di durata ventennale con inizio dall'anno 1991 e termine nell'anno 2010, recante una spesa complessiva di lire 5.200 milioni. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue: a) per gli oneri di lire 260 milioni relativi a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3; b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impegno di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato della spesa del bilancio per l'anno 1991 e successivi, con la denominazione "Contributi ventennali agli istituti autonomi per le case popolari per l'acquisizione di alloggi di cooperative a proprieta' indivisa, in caso di liquidazione o scioglimento delle cooperative stesse", con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 260 milioni. La presente legge sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI