Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 le seguenti spese: a) per le attivita' di cui all'art. 4, lire 200 milioni; b) per le anticipazioni per conto dello Stato, di cui al comma 5 dell'art. 6, lire 3.000 milioni. Per ciascuno degli anni successivi, l'entita' della spesa sara' stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 3.200 milioni relativo all'anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco n. 1; b) per gli oneri di lire 3.200 milioni relativi a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco n. 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l'anno 1990, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le sottoindicate denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a1) capitolo 5400111 "Spese per le attivita' informative ed educative dirette a promuovere la piu' ampia iniziativa e partecipazione della societa' regionale alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo", lire 200 milioni; a2) capitolo 5400112 "Anticipazioni, per conto dello Stato, delle spese per l'attuazione di interventi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo", lire 3.000 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990, sono ridotti di lire 3.200 milioni. La presente legge sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI