Art. 10.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge
sono autorizzate, per ciascuno  degli  anni  1990,  1991  e  1992  le
seguenti spese:
     a) per le attivita' di cui all'art. 4, lire 200 milioni;
     b) per le anticipazioni per conto dello Stato, di cui al comma 5
dell'art. 6, lire 3.000 milioni.
   Per  ciascuno  degli  anni successivi, l'entita' della spesa sara'
stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
   2.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di
spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
     a)  per  l'onere  di  lire  3.200 milioni relativo all'anno 1990
mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto  a  carico
del  capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto
anno, all'uopo utilizzando  l'apposito  accantonamento  di  cui  alla
partita n. 10 dell'elenco n. 1;
     b) per gli oneri di lire 3.200 milioni relativi a ciascuno degli
anni 1991 e 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti,  ai
fini  del  bilancio  pluriennale,  a  carico  dello  stesso  capitolo
5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, per  i  detti  anni  del
medesimo accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco n. 1.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per effetto del comma 1 sono iscritte:
     a)  per  l'anno  1990, a carico dei seguenti capitoli che con la
presente legge si istituiscono nello stato di previsione della  spesa
del  bilancio del detto anno, con le sottoindicate denominazioni ed i
controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
     a1)  capitolo  5400111  "Spese  per  le attivita' informative ed
educative  dirette  a  promuovere  la   piu'   ampia   iniziativa   e
partecipazione della societa' regionale alla cooperazione con i paesi
in via di sviluppo", lire 200 milioni;
     a2)  capitolo  5400112  "Anticipazioni,  per  conto dello Stato,
delle spese per l'attuazione di  interventi  di  cooperazione  con  i
paesi in via di sviluppo", lire 3.000 milioni;
     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   4.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno  1990,
sono ridotti di lire 3.200 milioni.
   La  presente legge sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI