Art. 2. Ambiti degli interventi 1. La Regione avanza proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e partecipa, ove richiesta, alle iniziative promosse dalla stessa direzione generale in ordine alle seguenti attivita' di cooperazione: a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'aricolo 1; b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo; c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo "in loco", in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo; d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo; e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione; f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i pesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.