Art. 2.
                       Ambiti degli interventi
 
   1.  La  Regione  avanza  proposte  alla  direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo  10  della  legge  26
febbraio  1987,  n.  49,  e partecipa, ove richiesta, alle iniziative
promosse dalla stessa direzione  generale  in  ordine  alle  seguenti
attivita' di cooperazione:
     a)  l'elaborazione  di  studi,  la progettazione, la fornitura e
costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e  servizi,  la
realizzazione  di  progetti  di  sviluppo  integrati  e  l'attuazione
iniziative anche di  carattere  finanziario,  atte  a  consentire  il
conseguimento delle finalita' di cui all'aricolo 1;
     b)  l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza
tecnica,  amministrazione  e  gestione,  valutazione  e  monitoraggio
dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
     c)  la  formazione  professionale  e  la  promozione  sociale di
cittadini dei paesi in via di sviluppo "in loco", in altri  paesi  in
via  di  sviluppo  e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre
1986, n. 943, e la  formazione  di  personale  italiano  destinato  a
svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
     d)  il  sostegno  alla realizzazione di progetti e interventi ad
opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite  l'invio
di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
     e)  l'attuazione  di  interventi  specifici  per  migliorare  la
condizione femminile e  dell'infanzia,  per  promuovere  lo  sviluppo
culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
     f)  la  promozione  di  programmi  di  educazione  ai temi dello
sviluppo,  anche  nell'ambito  scolastico,  e  di  iniziative   volte
all'intensificazione  degli scambi culturali tra l'Italia e i pesi in
via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.