Art. 6.
                     Attuazione degli interventi
 
   1.  Agli  interventi  di  cui all'art. 3 la Regione da' attuazione
dopo che gli stessi siano stati approvati  dal  comitato  direzionale
per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e successivamente alla stipula
della convenzione con la direzione generale per la cooperazione  allo
sviluppo  ai  sensi  del  comma 5 dell'art. 2 della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
   2.   Alla   realizzazione  degli  interventi  provvede  la  giunta
regionale:
     a)  direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti
dipendenti dalla Regione;
     b)  avvalendosi,  previa convenzione, della societa' finanziaria
regionale  che  vi  provvede  direttamente,  ai  sensi  della   legge
regionale  21  novembre  1974,  n.  42, o mediante apposite strutture
organizzative ai sensi del secondo  comma  dell'art.  2  della  legge
regionale 25 ottobre 1983, n. 33;
     c)  affidando gli stessi interventi, previa convenzione, ad enti
locali, organizzazioni non governative, associazioni di  volontariato
di comprovata esperienza in materia, ad universita', enti ed istituti
di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.
   3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
stipulate dal presidente della giunta regionale previa  deliberazione
della giunta stessa.
   4.  Per la predisposizione dei progetti di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 3 ed il sostegno delle iniziative di cui al comma 2
dello  stesso  articolo, la giunta regionale puo' incaricare i propri
uffici, gli enti dipendenti e la societa'  finanziaria  regionale  di
fornire  l'opportuna  assistenza  tecnica  agli  enti  locali  e alle
organizzazioni non governative.
   5.  Sulla  base  delle  convenzioni di cui al comma 1 del presente
articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad anticipare per  conto
della  direzione  generale  per la cooperazione allo sviluppo i fondi
necessari alla realizzazione degli interventi.