Art. 6. Attuazione degli interventi 1. Agli interventi di cui all'art. 3 la Regione da' attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e successivamente alla stipula della convenzione con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 2. Alla realizzazione degli interventi provvede la giunta regionale: a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti dalla Regione; b) avvalendosi, previa convenzione, della societa' finanziaria regionale che vi provvede direttamente, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, o mediante apposite strutture organizzative ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1983, n. 33; c) affidando gli stessi interventi, previa convenzione, ad enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, ad universita', enti ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione. 3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa. 4. Per la predisposizione dei progetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 ed il sostegno delle iniziative di cui al comma 2 dello stesso articolo, la giunta regionale puo' incaricare i propri uffici, gli enti dipendenti e la societa' finanziaria regionale di fornire l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni non governative. 5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.