Art. 7.
                     Comitato tecnico scientifico
 
   1.   E'   istituito   il   comitato  tecnico  scientifico  per  la
cooperazione allo sviluppo.
   2.  Il comitato e' presiduto dal presidente della giunta regionale
o da un assessore da lui delegato  ed  e'  composto,  oltre  che  dal
presidente,  da 9 esperti, di cui 3 designati, rispettivamente, dalle
rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative, dalle associazioni degli imprenditori; tre designati
dalle organizzazioni non governative di cui all'art. 28  della  legge
28 febbraio 1987, n. 49 e tre scelti dalla stessa giunta regionale.
   3.  Alla  nomina  del comitato provvede il presidente della giunta
regionale con proprio decreto.
   4. Il comitato esprime parere in merito ai programmi e progetti di
cooperazione nonche', su richiesta della giunta  regionale,  su  ogni
altro  argomento  attinente  la  materia anche formulando proposte in
merito.