Art. 7. Comitato tecnico scientifico 1. E' istituito il comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo. 2. Il comitato e' presiduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed e' composto, oltre che dal presidente, da 9 esperti, di cui 3 designati, rispettivamente, dalle rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, dalle associazioni degli imprenditori; tre designati dalle organizzazioni non governative di cui all'art. 28 della legge 28 febbraio 1987, n. 49 e tre scelti dalla stessa giunta regionale. 3. Alla nomina del comitato provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto. 4. Il comitato esprime parere in merito ai programmi e progetti di cooperazione nonche', su richiesta della giunta regionale, su ogni altro argomento attinente la materia anche formulando proposte in merito.