Art. 2. 1. Il presidente del consiglio regionale e' autorizzato a stipulare apposita convenzione per la concessione all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra dell'uso gratuito e saltuario di parti del predetto fabbricato per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali. 2. Tale concessione viene accordata fintanto che la predetta associazione svolgera' le proprie funzioni.