Art. 2.
 
   1.   Il  presidente  del  consiglio  regionale  e'  autorizzato  a
stipulare apposita convenzione per  la  concessione  all'Associazione
Nazionale   Mutilati  ed  Invalidi  di  Guerra  dell'uso  gratuito  e
saltuario di parti del predetto  fabbricato  per  l'espletamento  dei
suoi compiti istituzionali.
   2.  Tale  concessione  viene  accordata  fintanto  che la predetta
associazione svolgera' le proprie funzioni.