Art. 3.
 
   1.  Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1
si provvede nel modo che segue:
     a)   quanto   a  lire  500  milioni,  mediante  riduzione  dello
stanziamento del capitolo 5100202 dello  stato  di  previsione  della
spesa   del   bilancio   per   l'anno   1990,   all'uopo  utilizzando
l'accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 4;
     b)  quanto  a  lire  1.500  milioni,  mediante  riduzione  dello
stanziamento del capitolo 3412104 dello stesso  stato  di  previsione
della spesa del bilancio del detto anno.
   2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'acquisto
dell'immobile e delle spese accessorie sono  iscritte  a  carico  del
capitolo  1360208  che  si istituisce nello stato di previsione della
spesa con la denominazione "Spese per l'acquisto di  un  immobile  da
adibire  a sede della Regione e per le relative spese accessorie" con
stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.
   3.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3412104
e 5100202 sono ridotti, rispettivamente, di lire 1.500 milioni  e  di
lire 500 milioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI