Art. 3. 1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1 si provvede nel modo che segue: a) quanto a lire 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita n. 8 dell'elenco n. 4; b) quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3412104 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'acquisto dell'immobile e delle spese accessorie sono iscritte a carico del capitolo 1360208 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per l'acquisto di un immobile da adibire a sede della Regione e per le relative spese accessorie" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni. 3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3412104 e 5100202 sono ridotti, rispettivamente, di lire 1.500 milioni e di lire 500 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI