Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la giunta regionale e' autorizzata a concedere, per l'anno 1990, un contributo straordinario di lire 90 milioni al comune di Novalfetria. 2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale sulla base di apposita richiesta del comune di Novafeltria contenente una relazione tecnica sugli interventi di recupero programmati accompagnata da computo metrico estimativo dei lavori previsti. 3. A lavori ultimati il comune di Novafeltria presentera' alla giunta regionale una relazione illustrativa degli interventi effettuati con il finanziamento regionale.