Art. 2.
 
   1.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, la giunta regionale e'
autorizzata a concedere, per l'anno 1990, un contributo straordinario
di lire 90 milioni al comune di Novalfetria.
   2.  All'erogazione  del  contributo  provvede  la giunta regionale
sulla base di apposita richiesta del comune di Novafeltria contenente
una  relazione  tecnica  sugli  interventi  di  recupero  programmati
accompagnata da computo metrico estimativo dei lavori previsti.
   3.  A  lavori  ultimati  il comune di Novafeltria presentera' alla
giunta  regionale  una  relazione   illustrativa   degli   interventi
effettuati con il finanziamento regionale.