Art. 3.
 
   1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge
e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 90 milioni.
   2.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa di  cui  al  comma  1  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento  iscritto  a  carico del capitolo 5100101 dello stato di
previsione della spesa del  detto  anno  all'uopo  utilizzando  quota
parte  dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco
1.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1990, a  carico  di
apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa
del detto anno con la denominazione "Contributo straordinario per il
recupero   a   scopi  museali  della  miniera  di  Perticara"  e  con
stanziamento di competenza e di cassa di lire 90 milioni.
   4.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di
lire 90 milioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI