Art. 3. 1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 90 milioni. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Contributo straordinario per il recupero a scopi museali della miniera di Perticara" e con stanziamento di competenza e di cassa di lire 90 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di lire 90 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI