Art. 2.
 
   1.  Per  attuare  il  programma di iniziative di cui alla presente
legge e' costituito il "comitato promotore per la celebrazione del IV
centenario  della  nascita del pittore Giovan Battista Guerrieri". Il
comitato promotore che ha sede presso la giunta  regionale  e'  cosi'
composto:
     a)  dal  presidente  della giunta regionale o da un assessore da
lui delegato, che lo presiede;
     b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;
     c) dal presidente della provincia di Pesaro o da un assessore da
lui delegato;
     d) dal sindaco di Fossombrone o da un assessore da lui delegato;
     e)  da  tre consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale
di Fossombrone;
     f) dal soprintendente ai beni artistici e storici;
     g) dal direttore del centro regionale per i beni culturali.
   2.  Il  comitato  promotore  puo'  eleggere,  nel  suo interno, un
esecutivo e un presidente.
   3.  Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla
entrata in vigore della  presente  legge,  provvede  con  un  proprio
decreto alla costituzione del comitato promotore.