Art. 2. 1. Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge e' costituito il "comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della nascita del pittore Giovan Battista Guerrieri". Il comitato promotore che ha sede presso la giunta regionale e' cosi' composto: a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede; b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio; c) dal presidente della provincia di Pesaro o da un assessore da lui delegato; d) dal sindaco di Fossombrone o da un assessore da lui delegato; e) da tre consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale di Fossombrone; f) dal soprintendente ai beni artistici e storici; g) dal direttore del centro regionale per i beni culturali. 2. Il comitato promotore puo' eleggere, nel suo interno, un esecutivo e un presidente. 3. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del comitato promotore.