Art. 4.
 
   1.  Entro  tre  mesi dalla sua costituzione il comitato promotore,
sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  comitato  scientifico,
approva   il   programma   delle   iniziative   e  le  modalita'  per
l'attuazione.
   2.  Alla  copertura delle spese per la realizzazione del programma
si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi
a  disposizione  dagli  enti promotori e con il contributo degli enti
locali e da altri organismi interessati alle iniziative.
   3.  Il  comitato  promotore  rimette  alla giunta regionale, entro
novanta  giorni  dal  termine  delle  celebrazioni,  un   documentato
rendiconto  delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una
relazione delle attivita' svolte.