Art. 4. 1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico, approva il programma delle iniziative e le modalita' per l'attuazione. 2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con il contributo degli enti locali e da altri organismi interessati alle iniziative. 3. Il comitato promotore rimette alla giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione delle attivita' svolte.