Art. 5.
 
   1.  Per le iniziative previste dalla presente legge e' autorizzata
per l'anno 1990 la spesa di lire 90 milioni.
   2.  Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1
si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al  capitolo
51100101  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per il
detto  anno,   all'uopo   utilizzando   quota   parte   dell'apposito
accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno  1990  a  carico  di
apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa
del bilancio del detto anno con la  denominazione  "Spese  occorrenti
per  le  celebrazioni  del  IV  centenario  della  nascita  di Giovan
Francesco Guerrieri" e con lo stanziamento di competenza e  di  cassa
di lire 90 milioni.
   4.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno  1990
sono ridotti di lire 90 milioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 26 aprile 1990
 
                                MASSI