Art. 5. 1. Per le iniziative previste dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 90 milioni. 2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 51100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1990 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese occorrenti per le celebrazioni del IV centenario della nascita di Giovan Francesco Guerrieri" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 90 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 90 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 26 aprile 1990 MASSI