la seguente legge: SEZIONE I NORME GENERALI Art. 1. Finalita' 1. La Regione partecipa al servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione nazionale vigente in materia con proprie strutture e mezzi, nonche' erogando finanziamenti ai comuni e alle province per le mdedime finalita' e coordinando le loro attivita'. 2. Si intendono per attivita' di protezione civile, ai sensi della presente legge, le misure e gli interventi rivolti alla tutela della popolazione contro i rischi e i danni derivanti dalle insorgenze di calamita' pubbliche, ovvero da cause naturali o umane, come eventi sismici, frane alluvioni, incendi di vaste proporzioni, disastri aerei, ferroviari o automobilisti, gravi inquinamenti delle acque, dell'aria o del suolo, anche a seguito di incidenti occorsi nello svolgimento di processi di produzione o nel deposito o trasporto di sostanze pericolose, e ogni altro evento che comporti grave danno o pericolo alla incolumita' delle persone, ai beni o alle attivita' produttive. 3. La Regione tiene costantemente informate le autorita' statali e locali preposte alle attivita' di protezione civile su programi e sulle attivita' regionali in materia, nonche' sulle strutture e sui mezzi disponibili, e collabora con esse nelle forme e nei modi previsti dalle leggi statali.