Art. 10.
              Piani di pronto intervento e di emergenza
 
   1.  La  giunta  regionale adotta, su proposta della commissione di
cui all'articolo 3 e con  la  collaborazione  delle  province  e  dei
comuni   e  sottopone  al  consiglio  regionale  per  l'approvazioine
specifica piani di pronto intervento e di emergenza in  relazione  ai
diversi tipi di calamita', articoli per aree territoriali.
   2.  I  piani  di  cui  al  comma  1 sono trasmessi alle competenti
autorita' statali ai fini del  coordinamento  con  i  piani  previsti
dall'articolo 20 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.
   3. In particolare i piani di cui al comma 1 prevedono:
     a) l'apprestamento e la messa in funzione di sistemi di allarme,
di segnalazione e di comunicazione;
     b)  la  rilevazione  delle  reti di collegamento e di accesso ai
centri abitati, per interventi di soccorso  e  di  assistenza  e  per
eventuali operazioni di evacuazione della popolazione;
     c)  l'organizzazione di apposite strutture di pronto intervento,
costituite con personale e mezzi della Regione,  l'addestramento  del
personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego;
     d) le modalita' per gli interventi immediati di ripristino della
viabilita', degli  acquedotti  e  delle  altre  opere  e  servizi  di
competenza regionale in caso di calamita';
     e)  la  costituzione,  nelle  localita' del territorio regionale
ritenute piu' idonee, di adeguate scorte,  periodicamente  rinnovate,
di  mezzi,  materiali  e  altri  generi necessari per le attivita' di
pronto intervento, ad integrazione dei materiali esistenti nei centri
assistenziali di pronto intervento predisposti dallo Stato.
   4.  Per  i  fini di cui alla lettera d) del comma 3 possono essere
stipulate, sulla base delle indicazioni dei  piani,  convenzioni  con
enti,   istituti  o  imprese  che  siano  in  grado  di  fornire  con
immediatezza,  all'occorrenza,  i  mezzi,  i  materiali  e  i  generi
necessari in caso di calamita'.
   5.  I  piani di cui al presente articolo sono portati a conoscenza
dei settori interessati della Regione, nonche' del comitato regionale
per  la protezione civile, delle province e dei comuni; questi ultimi
provvedono alla informazione necessaria della popolazione.