Art. 10. Piani di pronto intervento e di emergenza 1. La giunta regionale adotta, su proposta della commissione di cui all'articolo 3 e con la collaborazione delle province e dei comuni e sottopone al consiglio regionale per l'approvazioine specifica piani di pronto intervento e di emergenza in relazione ai diversi tipi di calamita', articoli per aree territoriali. 2. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti autorita' statali ai fini del coordinamento con i piani previsti dall'articolo 20 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. 3. In particolare i piani di cui al comma 1 prevedono: a) l'apprestamento e la messa in funzione di sistemi di allarme, di segnalazione e di comunicazione; b) la rilevazione delle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati, per interventi di soccorso e di assistenza e per eventuali operazioni di evacuazione della popolazione; c) l'organizzazione di apposite strutture di pronto intervento, costituite con personale e mezzi della Regione, l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego; d) le modalita' per gli interventi immediati di ripristino della viabilita', degli acquedotti e delle altre opere e servizi di competenza regionale in caso di calamita'; e) la costituzione, nelle localita' del territorio regionale ritenute piu' idonee, di adeguate scorte, periodicamente rinnovate, di mezzi, materiali e altri generi necessari per le attivita' di pronto intervento, ad integrazione dei materiali esistenti nei centri assistenziali di pronto intervento predisposti dallo Stato. 4. Per i fini di cui alla lettera d) del comma 3 possono essere stipulate, sulla base delle indicazioni dei piani, convenzioni con enti, istituti o imprese che siano in grado di fornire con immediatezza, all'occorrenza, i mezzi, i materiali e i generi necessari in caso di calamita'. 5. I piani di cui al presente articolo sono portati a conoscenza dei settori interessati della Regione, nonche' del comitato regionale per la protezione civile, delle province e dei comuni; questi ultimi provvedono alla informazione necessaria della popolazione.