Art. 11. Elenchi 1. La commissione di cui all'articolo 3, cura con la collaborazione delle province e dei comuni, la formazione e il costante aggiornamento di elenchi: a) delle associazioni di volontariato, distinte a seconda delle varie specializzazioni, disponibili per collaborare alle attivita' di pronto soccorso e di emergenza; b) degli enti, istituti ed imprese convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 4; c) degli impianti e delle reti di rilevazione, trasmissione ed elaborazione dei dati meteorologici, idrografici, mareografici e sismologici. 2. Gli elenchi di cui al comma 1, articolati per singole localita', e i relativi aggiornamenti, sono comunicati al comitato regionale per la protezione civile e trasmessi al commissario del Governo, ai prefetti, alle province e ai comuni. 3. La commissione di cui all'articolo 3 assicura altresi' il concorso della Regione ai fini della formazione e dell'aggiornamento dei censimenti di personale, mezzi di trasporto, altre strutture, attrezzature, mezzi, materiali e altre risorse presenti nel territorio regionale e utilizzabili in caso di emergenza.