Art. 11.
                               Elenchi
 
   1.   La   commissione   di   cui   all'articolo  3,  cura  con  la
collaborazione delle province  e  dei  comuni,  la  formazione  e  il
costante aggiornamento di elenchi:
     a)  delle associazioni di volontariato, distinte a seconda delle
varie specializzazioni, disponibili per collaborare alle attivita' di
pronto soccorso e di emergenza;
     b)  degli  enti,  istituti  ed  imprese  convenzionati  ai sensi
dell'articolo 10, comma 4;
     c)  degli  impianti e delle reti di rilevazione, trasmissione ed
elaborazione dei  dati  meteorologici,  idrografici,  mareografici  e
sismologici.
   2.  Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  articolati  per  singole
localita', e i relativi aggiornamenti, sono  comunicati  al  comitato
regionale  per  la  protezione  civile e trasmessi al commissario del
Governo, ai prefetti, alle province e ai comuni.
   3.  La  commissione  di  cui  all'articolo  3 assicura altresi' il
concorso della Regione ai fini della formazione e  dell'aggiornamento
dei  censimenti  di  personale,  mezzi di trasporto, altre strutture,
attrezzature,  mezzi,  materiali  e  altre   risorse   presenti   nel
territorio regionale e utilizzabili in caso di emergenza.