Art. 14.
                         Attivita' formative
 
   1.  La  giunta regionale in raccordo con l'attivita' di formazione
professionale di cui alla legge regionale  "Ordinamento  del  sistema
regionale   di  formazione  professionale"  approvata  dal  consiglio
regionale nella seduta n. 215 del 2 marzo 1990, adotta  programmi  di
formazione   e   addestramento  del  personale  utilizzabile  per  le
attivita' di cui alla presente legge, nonche' programmi di formazione
e addestramento dei volontari.
   2.  I  volontari  che  partecipano  a tali programmi devono essere
assicurati contro i rischi di  infortuni,  con  onere  a  carico  del
bilancio  regionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7.