Art. 14. Attivita' formative 1. La giunta regionale in raccordo con l'attivita' di formazione professionale di cui alla legge regionale "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale" approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 215 del 2 marzo 1990, adotta programmi di formazione e addestramento del personale utilizzabile per le attivita' di cui alla presente legge, nonche' programmi di formazione e addestramento dei volontari. 2. I volontari che partecipano a tali programmi devono essere assicurati contro i rischi di infortuni, con onere a carico del bilancio regionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7.