Art. 15.
                             Informazione
 
   1.  La  giunta regionale svolge un'efficace e permanente azione di
educazione  civica,  propaganda,  informazione  e   sensibilizzazione
dell'opinione   pubblica   relativamente   alle  problematiche  della
protezione civile.
   2. La predetta azione e' diretta soprattutto:
     a)  alla conoscenza della problematica delle calamita' pubbliche
e dei provvedimenti  di  organizzazione  ed  intervento  necessari  a
prevenirle e superarle;
     b) alla formazione di una conoscenza ambientale che determini la
collaborazione dei cittadini  nella  tutela  e  valorizzazione  delle
risorse boschive, rivierasche, costiere, paesaggistiche e naturali in
genere;
     c)  alla  valorizzazione  e  organizzazione delle espressioni di
solidarieta'  sociale  delle  popolazioni  al  fine   di   prevenire,
contenere e superare le calamita' pubbliche.
   3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo, la giunta
regionale predispone entro il mese  di  settembre  di  ogni  anno  un
elenco  di  attivita'  da  realizzare  mediante gli organi collegiali
della  scuola,  le  associazioni  di  volontariato,  gli  organi   di
informazione.