Art. 15. Informazione 1. La giunta regionale svolge un'efficace e permanente azione di educazione civica, propaganda, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente alle problematiche della protezione civile. 2. La predetta azione e' diretta soprattutto: a) alla conoscenza della problematica delle calamita' pubbliche e dei provvedimenti di organizzazione ed intervento necessari a prevenirle e superarle; b) alla formazione di una conoscenza ambientale che determini la collaborazione dei cittadini nella tutela e valorizzazione delle risorse boschive, rivierasche, costiere, paesaggistiche e naturali in genere; c) alla valorizzazione e organizzazione delle espressioni di solidarieta' sociale delle popolazioni al fine di prevenire, contenere e superare le calamita' pubbliche. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la giunta regionale predispone entro il mese di settembre di ogni anno un elenco di attivita' da realizzare mediante gli organi collegiali della scuola, le associazioni di volontariato, gli organi di informazione.