Art. 16.
                 Contributi alle province e ai comuni
 
   1.  La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi alle
province e ai comuni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature che, pur
rispondenti   ai  loro  fini  istituzionali,  siano  in  possesso  di
caratteristiche  tecniche  tali  da  renderli  idonei  anche  per  le
attivita'    di   protezione   civile,   secondo   un   criterio   di
polifunzionalita'.