Art. 16. Contributi alle province e ai comuni 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi alle province e ai comuni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature che, pur rispondenti ai loro fini istituzionali, siano in possesso di caratteristiche tecniche tali da renderli idonei anche per le attivita' di protezione civile, secondo un criterio di polifunzionalita'.