Art. 17. Contributi ad associazioni di volontariato 1. La giunta regionale puo' disporre l'assegnazione alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e che collaborano alle attivita' di cui alla presente legge, di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita' medesime o di contributi per il loro acquisto. SEZIONE IV NORME FINALI