Art. 17.
              Contributi ad associazioni di volontariato
 
   1.   La   giunta   regionale  puo'  disporre  l'assegnazione  alle
associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), e che collaborano alle attivita' di
cui alla presente legge,  di  mezzi  e  attrezzature  necessari  allo
svolgimento  delle  attivita'  medesime  o  di contributi per il loro
acquisto.
 
                              SEZIONE IV
                             NORME FINALI