Art. 18.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla
presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per  le
medesime  finalita',  ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 e del
secondo comma dell'art. 118 della Costituzione,  nel  rispetto  delle
norme che ne disciplinano la destinazione.
   2.  La  Regione concorre al finanziamento delle dette spese con le
seguenti risorse finanziarie:
     a)  con  gli  stanziamenti  iscritti  a  carico  dei capitoli di
bilancio relativi alle finalita' di cui alla presente legge;
     b) con le disponibilita' dei fondi da istituirsi per effetto del
comma 3 del presente articolo, destinati al finanziamento delle spese
non  finanziabili  con  le  disponibilita'  di cui al comma 1 e della
lettera a) del presente comma.
   3.  E'  istituito il "Fondo regionale per la protezione civile" la
cui entita' e' stabilita ogni anno con la legge di  approvazione  dei
rispettivi  bilanci,  distintamente  per  interventi recanti spese di
parte corrente e per interventi recanti spese in conto capitale.  Per
l'anno 1990, il fondo e' stabilito in complessive lire 1.500 milioni,
di cui lire 500 milioni per spese correnti e lire 1.000  milioni  per
spese in conto capitale.
   4.  Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 3
si provvede nel modo che segue:
     a)  per l'anno 1990, di complessive lire 1.500 milioni, mediante
utilizzazione della somma di lire 500 milioni gia' stanziata a carico
del  capitolo  4311102  dello  stato  di  previsione  della spesa del
bilancio del detto anno, che si sopprime a  seguito  dell'abrogazione
della legge regionale 19 ottobre 1983, n. 31 disposta con l'art. 18 e
per la restante somma di lire 1.000 milioni, mediante riduzione degli
stanziamenti  di  competenza  e  di  cassa del capitolo 5100202 dello
stesso  stato  di  previsione  della   spesa   all'uopo   utilizzando
l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 4;
     b)  per  gli  anni  1991  e  1992,  mediante utilizzazione delle
proiezioni delle  anzidette  disponibilita'  iscritte,  ai  fini  del
bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992, a carico dei medesimi
capitoli 4311102 e 5100202;
     c)  per  gli  anni  successivi,  mediante  impiego  delle  somme
spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune  per
il   finanziamento   dei   piani   regionali   di   sviluppo  di  cui
rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio  1970,  n.
270 e successive modificazioni e integrazioni.
   5.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1990 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli  con  i  controindicati
stanziamenti di competenza e di cassa:
    capitolo  4311103 "Fondo regionale per la protezione civile spese
di parte corrente" lire 500 milioni;
    capitolo  4311201 "Fondo regionale per la protezione civile spese
in conto capitale" lire 1.000 milioni.
   Il capitolo 4311102 e' soppresso, gli stanziamenti di competenza e
di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti di lire 1.000 milion.
   6.  Gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti fino all'entrata in
vigore della presente  legge  a  carico  del  capitolo  4311102  sono
trasferiti,  con deliberazione della giunta regionale da trasmettersi
in copia al consiglio entro dieci giorni, rispettivamente ai capitoli
4311103  e 4311201 a seconda che riguardino spese di parte corrente o
spese di investimento.