Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalita', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la destinazione. 2. La Regione concorre al finanziamento delle dette spese con le seguenti risorse finanziarie: a) con gli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli di bilancio relativi alle finalita' di cui alla presente legge; b) con le disponibilita' dei fondi da istituirsi per effetto del comma 3 del presente articolo, destinati al finanziamento delle spese non finanziabili con le disponibilita' di cui al comma 1 e della lettera a) del presente comma. 3. E' istituito il "Fondo regionale per la protezione civile" la cui entita' e' stabilita ogni anno con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, distintamente per interventi recanti spese di parte corrente e per interventi recanti spese in conto capitale. Per l'anno 1990, il fondo e' stabilito in complessive lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per spese correnti e lire 1.000 milioni per spese in conto capitale. 4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 3 si provvede nel modo che segue: a) per l'anno 1990, di complessive lire 1.500 milioni, mediante utilizzazione della somma di lire 500 milioni gia' stanziata a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, che si sopprime a seguito dell'abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1983, n. 31 disposta con l'art. 18 e per la restante somma di lire 1.000 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stesso stato di previsione della spesa all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 4; b) per gli anni 1991 e 1992, mediante utilizzazione delle proiezioni delle anzidette disponibilita' iscritte, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992, a carico dei medesimi capitoli 4311102 e 5100202; c) per gli anni successivi, mediante impiego delle somme spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: capitolo 4311103 "Fondo regionale per la protezione civile spese di parte corrente" lire 500 milioni; capitolo 4311201 "Fondo regionale per la protezione civile spese in conto capitale" lire 1.000 milioni. Il capitolo 4311102 e' soppresso, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti di lire 1.000 milion. 6. Gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti fino all'entrata in vigore della presente legge a carico del capitolo 4311102 sono trasferiti, con deliberazione della giunta regionale da trasmettersi in copia al consiglio entro dieci giorni, rispettivamente ai capitoli 4311103 e 4311201 a seconda che riguardino spese di parte corrente o spese di investimento.