Art. 2.
                    Attivita' di protezione civile
 
   1. Le attivita' di cui all'articolo 1 comprendono:
     a) studi, ricerche e rilevazioni sulle casuse di rischio;
     b)   attivita'   e  opere  di  prevenzione  dei  rischi  nonche'
potenziamento  della   strumentazione   riguardante   la   tempestiva
segnalazione dei fenomeni che possono determinare le calamita';
     c)  concorso nelle attivita' di pronto intervento e di emergenza
nel caso di calamita' pubbliche nell'ambito delle funzioni attribuite
alle  Regioni,  ivi  comprese  l'organizzazione  e l'utilizzazione di
uomini e mezzi operativi idonei per gli interventi di soccorso  e  di
emergenza,  nonche'  per  i compiti di prevenzione e contenimento dei
danni;
     d)   attivita'   di   ripristino   delle  condizioni  minime  di
funzionalita' degli impianti e delle attrezzature civili a seguito di
calamita';
     e) informazione dell'opinione pubblica in materia di calamita';
     f)  promozione  e  sostegno  delle  associazioni di volontariato
quali espressioni  attive  di  solidarieta'  sociale  in  materia  di
protezione civile.
   2.  Le  attivita'  di cui alle lettere a) e b), per quanto attiene
alla difesa del suolo, sono svolte nell'ambito  delle  previsioni  di
cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
 
                              SEZIONE II
                            ORGANIZZAZIONE