Art. 2. Attivita' di protezione civile 1. Le attivita' di cui all'articolo 1 comprendono: a) studi, ricerche e rilevazioni sulle casuse di rischio; b) attivita' e opere di prevenzione dei rischi nonche' potenziamento della strumentazione riguardante la tempestiva segnalazione dei fenomeni che possono determinare le calamita'; c) concorso nelle attivita' di pronto intervento e di emergenza nel caso di calamita' pubbliche nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, ivi comprese l'organizzazione e l'utilizzazione di uomini e mezzi operativi idonei per gli interventi di soccorso e di emergenza, nonche' per i compiti di prevenzione e contenimento dei danni; d) attivita' di ripristino delle condizioni minime di funzionalita' degli impianti e delle attrezzature civili a seguito di calamita'; e) informazione dell'opinione pubblica in materia di calamita'; f) promozione e sostegno delle associazioni di volontariato quali espressioni attive di solidarieta' sociale in materia di protezione civile. 2. Le attivita' di cui alle lettere a) e b), per quanto attiene alla difesa del suolo, sono svolte nell'ambito delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183. SEZIONE II ORGANIZZAZIONE