Art. 3. Commissione tecnica 1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione civile, quale organo di consulenza e proposta della Regione nelle materie di cui alla presente legge. 2. La commissione e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa. Essa e' composta dall'assessore regionale competente che la presiede; dai responsabili dei servizi per la protezione civile, tutela e risanamento ambientale, urbanistica, lavori pubblici, sanita', agricoltura e foreste; da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI; da un rappresentante indicato dalle associazioni volontarie della protezione civile e da non piu' di tre esperti di chiara fama nelle discipline attinenti alle materie di cui alla presente legge. 3. L'assessore puo' altresi' chiamare di volta in volta altri esperti a partecipare alle riunioni, in relazione ad argomenti specifici. 4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal personale assegnato al servizio protezione civile. 5. La commissione di cui al comma 1 coordina la propria attivita' con quella del comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 6. La commissione esercita le funzioni previste dalla presente legge e, su richiesta del suo presidente, puo' svolgere studi, esprimere pareri o formulare proposte su ogni altra questione attinente alla protezione civile, anche su iniziativa di altre amministrazioni pubbliche.