Art. 3.
                         Commissione tecnica
 
   1.  E' costituita la commissione tecnica per la protezione civile,
quale organo di consulenza e proposta della Regione nelle materie  di
cui alla presente legge.
   2.  La  commissione  e'  nominata con decreto del presidente della
giunta regionale,  previa  delibera  della  giunta  stessa.  Essa  e'
composta  dall'assessore  regionale  competente  che la presiede; dai
responsabili  dei  servizi  per  la  protezione  civile,   tutela   e
risanamento   ambientale,   urbanistica,  lavori  pubblici,  sanita',
agricoltura e foreste;  da  un  rappresentante  dell'ANCI  e  da  uno
dell'UPI; da un rappresentante indicato dalle associazioni volontarie
della protezione civile e da non piu' di tre esperti di  chiara  fama
nelle discipline attinenti alle materie di cui alla presente legge.
   3.  L'assessore  puo'  altresi'  chiamare  di volta in volta altri
esperti a  partecipare  alle  riunioni,  in  relazione  ad  argomenti
specifici.
   4.  Le  funzioni  di  segreteria della commissione sono svolte dal
personale assegnato al servizio protezione civile.
   5.  La commissione di cui al comma 1 coordina la propria attivita'
con quella del comitato regionale per la  protezione  civile  di  cui
all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
   6.  La  commissione  esercita  le funzioni previste dalla presente
legge e, su  richiesta  del  suo  presidente,  puo'  svolgere  studi,
esprimere  pareri  o  formulare  proposte  su  ogni  altra  questione
attinente alla  protezione  civile,  anche  su  iniziativa  di  altre
amministrazioni pubbliche.