Art. 5. Assegnazione temporanea di personale al servizio per la protezione civile 1. Per particolari esigenze connesse a calimita' occorse o a situazioni di emergenza, puo' essere disposta l'assegnazione temporanea al servizio per la protezione civile di personale di altri servizi della Regione, nonche' il comando temporaneo, anche in soprannumero, di personale di altre amministrazioni fornito di specifiche qualificazioni professionali.