Art. 5.
                 Assegnazione temporanea di personale
                 al servizio per la protezione civile
 
   1.  Per  particolari  esigenze  connesse  a  calimita' occorse o a
situazioni  di  emergenza,  puo'   essere   disposta   l'assegnazione
temporanea al servizio per la protezione civile di personale di altri
servizi della  Regione,  nonche'  il  comando  temporaneo,  anche  in
soprannumero,  di  personale  di  altre  amministrazioni  fornito  di
specifiche qualificazioni professionali.