Art. 6.
                            Sala operativa
 
   1.  E'  costituita presso il servizio per la protezione civile una
sala operativa regionale unificata, quale sede tecnica di raccolta di
notizie,  comando,  comunicazione controllo ai fini dell'attivita' di
protezione civile di competenza della Regione.
   2. La sala operativa e' presidiata nell'arco delle 24 ore.
   3.  Confluiscono nella sala operativa tutti i dati provenienti dai
sistemi di  monitoraggio  e  controllo  dello  stato  del  territorio
realizzati dalla Regione. La sala operativa e' altresi' collegata con
gli altri centri di rilevamento esistenti nel territorio, sulla  base
di specifiche intese con i soggetti interessati.
   4.  In caso di emergenza, la sala operativa funge da sede unica di
coordinamento e cotrollo di tutti gli interventi regionali di  pronto
intervento.