Art. 6. Sala operativa 1. E' costituita presso il servizio per la protezione civile una sala operativa regionale unificata, quale sede tecnica di raccolta di notizie, comando, comunicazione controllo ai fini dell'attivita' di protezione civile di competenza della Regione. 2. La sala operativa e' presidiata nell'arco delle 24 ore. 3. Confluiscono nella sala operativa tutti i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio e controllo dello stato del territorio realizzati dalla Regione. La sala operativa e' altresi' collegata con gli altri centri di rilevamento esistenti nel territorio, sulla base di specifiche intese con i soggetti interessati. 4. In caso di emergenza, la sala operativa funge da sede unica di coordinamento e cotrollo di tutti gli interventi regionali di pronto intervento.