Art. 7.
                             Volontariato
 
  1.  La  Regione  si  avvale, per le attivita' di protezione civile,
della collaborazione dei  volontari  iscritti  negli  appositi  ruoli
presso  le prefetture o di organizzazioni associative di volontariato
iscritte nell'elenco di cui al successivo articolo  11,  lettera  a),
operanti  nell'ambito  dei  programmi  e  degli interventi realizzati
dalla  Regione  medesima  e  secondo  le  direttive  impartite  dalle
autorita' competenti.
   2.  La  collaborazioine  dei volontari alle attivita' regionali e'
gratuita.
   3.  Gli oneri per l'assicurazione dei volontari contro i rischi di
infortunio, per  i  periodi  nei  quali  essi  sono  impegnati  negli
interventi disposti o coordinati dalla Regione, ove non coperti dallo
Stato, sono a totale carico del bilancio regionale, con le  modalita'
che saranno determinate dalla giunta regionale.
 
                             SEZIONE III
                    PROGRAMMI E PIANI DI ATTIVITA'