Art. 7. Volontariato 1. La Regione si avvale, per le attivita' di protezione civile, della collaborazione dei volontari iscritti negli appositi ruoli presso le prefetture o di organizzazioni associative di volontariato iscritte nell'elenco di cui al successivo articolo 11, lettera a), operanti nell'ambito dei programmi e degli interventi realizzati dalla Regione medesima e secondo le direttive impartite dalle autorita' competenti. 2. La collaborazioine dei volontari alle attivita' regionali e' gratuita. 3. Gli oneri per l'assicurazione dei volontari contro i rischi di infortunio, per i periodi nei quali essi sono impegnati negli interventi disposti o coordinati dalla Regione, ove non coperti dallo Stato, sono a totale carico del bilancio regionale, con le modalita' che saranno determinate dalla giunta regionale. SEZIONE III PROGRAMMI E PIANI DI ATTIVITA'