Art. 8. Attivita' di previsione 1. La giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 3, adotta programmi annuali di studio e ricerca volti alla determinazione delle possibili cause di eventi calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuzione delle zone del territorio regionale maggiormente esposta ai vari tipi di rischio. 2. I programmi relativi alla difesa del suolo sono redatti nell'ambito dell'attivita' di pianificazione, programmazione e attuazione prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 prevedono in particolare: a) la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini della individuazione dei rischi e della previsione di eventi calamitosi; b) la redazione di mappe e di censimenti dei rischi, con la formazione, tra l'altro, di apposita cartografia in scala adeguata nella quale sia individuato, per ciascuna area, il livello di esposizione ai vari tipi di rischio. 4. Per la formazione della cartografia di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione puo' avvalersi degli enti locali interessati fornendo loro i fondi e l'assistenza tecnica necessari. 5. Gli strumenti di pianificazione territoriale terranno conto delle previsioni delle mappe e dei censimenti dei rischi.