Art. 8.
                       Attivita' di previsione
 
   1.  La  giunta  regionale,  previo parere della commissione di cui
all'articolo 3, adotta programmi annuali di studio  e  ricerca  volti
alla  determinazione delle possibili cause di eventi calamitosi, alla
identificazione dei  rischi  e  alla  individuzione  delle  zone  del
territorio regionale maggiormente esposta ai vari tipi di rischio.
   2.  I  programmi  relativi  alla  difesa  del  suolo  sono redatti
nell'ambito  dell'attivita'  di  pianificazione,   programmazione   e
attuazione  prevista  dall'articolo  3 della legge 18 maggio 1989, n.
183.
   3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 prevedono in particolare:
     a)   la   rilevazione,   la   raccolta,   la   memorizzazione  e
l'elaborazione  dei  dati  riguardanti   il   territorio   regionale,
rilevanti  ai fini della individuazione dei rischi e della previsione
di eventi calamitosi;
     b)  la  redazione  di  mappe  e di censimenti dei rischi, con la
formazione, tra l'altro, di apposita cartografia  in  scala  adeguata
nella  quale  sia  individuato,  per  ciascuna  area,  il  livello di
esposizione ai vari tipi di rischio.
   4.  Per la formazione della cartografia di cui alla lettera b) del
comma 3, la Regione puo'  avvalersi  degli  enti  locali  interessati
fornendo loro i fondi e l'assistenza tecnica necessari.
   5.  Gli  strumenti  di  pianificazione territoriale terranno conto
delle previsioni delle mappe e dei censimenti dei rischi.