Art. 9. Attivita' di prevenzione 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e previo parere della commissione di cui all'aricolo 3, sulla scorta delle rilevazioni, degli studi, delle mappe e dei censimenti dei rischi di cui all'articolo 8, adotta sottoponendosi al consiglio regionale per l'approvazione, appositi programmi di intervento di competenza regionale intesi a ridurre il rischio di eventi calamitosi. 2. In particolare tali programmi prevedono interventi volti a difendere gli abitati, prevenire gli incendi boschivi, prevenire i rischi derivanti da attivita' industriali, nonche' all'installazione di sistemi e strumenti di rilevazione, controllo e comunicazione dei dati sullo stato del territorio.