Art. 9.
                       Attivita' di prevenzione
 
   1.  La  giunta  regionale, su proposta dell'assessore competente e
previo parere della commissione di cui all'aricolo  3,  sulla  scorta
delle  rilevazioni,  degli  studi,  delle  mappe e dei censimenti dei
rischi di cui all'articolo  8,  adotta  sottoponendosi  al  consiglio
regionale  per  l'approvazione,  appositi  programmi di intervento di
competenza  regionale  intesi  a  ridurre  il   rischio   di   eventi
calamitosi.
   2.  In  particolare  tali  programmi  prevedono interventi volti a
difendere gli abitati, prevenire gli incendi  boschivi,  prevenire  i
rischi  derivanti da attivita' industriali, nonche' all'installazione
di sistemi e strumenti di rilevazione, controllo e comunicazione  dei
dati sullo stato del territorio.