la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  Sono  inquadrati  nel  ruolo  unico  regionalle, con i criteri
previsti dalla presente legge:
     a) i divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE 6
febbraio 1979, n. 270;
     b)  il  personale  del  centro sperimentale di tartuficoltura di
Sant'Angelo in Vado.