Art. 2. Dotazione organica 1. Per garantire lo svolgimento del servizio di divulgazione agricola, il personale adibito sul territorio della Regione alle attivita' di cui al regolamento della Comunita' economica europea 270/79 e successive modificazioni e' inquadrato nel ruolo unico regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale, n. 24 posti della settima qualifica funzionale. 3. Nell'ambito della qualifica funzionale settima, fino alla determinazione dei nuovi profili professionali, viene istituita la seguente figura professionale: "Istruttore direttivo in materia di divulgazione agricola" le cui funzioni sono specificate nella tabella allegata alla presente legge.