Art. 2.
                          Dotazione organica
 
   1.  Per  garantire  lo  svolgimento  del  servizio di divulgazione
agricola, il personale adibito  sul  territorio  della  Regione  alle
attivita'  di  cui  al  regolamento della Comunita' economica europea
270/79 e successive  modificazioni  e'  inquadrato  nel  ruolo  unico
regionale.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, la giunta regionale
individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del
ruolo   unico   regionale,   n.  24  posti  della  settima  qualifica
funzionale.
   3.  Nell'ambito  della  qualifica  funzionale  settima,  fino alla
determinazione dei nuovi profili professionali,  viene  istituita  la
seguente  figura  professionale:  "Istruttore direttivo in materia di
divulgazione agricola" le cui funzioni sono specificate nella tabella
allegata alla presente legge.