Art. 3.
                      Requisiti per l'assunzione
 
   1.  Nei  posti  individuati  ai  sensi dell'art. 2, possono essere
inquadrati i divulgatori agricoli che siano stati  ammessi  ai  corsi
per  divulgatori  agricoli  presso il Consorzio Interregionale per la
Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA)  per  il  centro  Italia,
costituito  ai  sensi  della  legge regionale 3 maggio 1982, n. 14, a
seguito di pubblico  concorso  bandito  dallo  stesso  consorzio  con
riferimento  alla  regione  Marche  e  che  abbiano superato le prove
finali dei corsi.