Art. 3. Requisiti per l'assunzione 1. Nei posti individuati ai sensi dell'art. 2, possono essere inquadrati i divulgatori agricoli che siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) per il centro Italia, costituito ai sensi della legge regionale 3 maggio 1982, n. 14, a seguito di pubblico concorso bandito dallo stesso consorzio con riferimento alla regione Marche e che abbiano superato le prove finali dei corsi.