Art. 5.
                        Funzioni, assegnazione
 
   1.  Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale e' assegnato
al  servizio  agricoltura  e  foreste   e   continua   ad   assolvere
esclusivamente  i  compiti  di  divulgatore  agricolo  previsti dalla
figura professionale assegnata e non puo' essere  utilizzato  per  lo
svolgimento di incombenze di carattere amministrativo.