Art. 10. 1. Per le finalita' previste dal comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, cosi' come modificato dall'articolo 6, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992. 2. Il predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni fa carico al capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992; nella denominazione del precitato capitolo 3858, dopo la locuzione "smistamento merci" viene aggiunta la locuzione "nonche' per la realizzazione del centro servizi del centro medesimo". 3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede: a) per complessive lire 2.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per l'anno 1991 e lire 1.500 milioni per l'anno 1992, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato; b) per lire 500 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 11 giugno 1990 BIASUTTI