Art. 10.
 
   1.  Per  le  finalita' previste dal comma 6 dell'articolo 31 della
legge  regionale  14  agosto  1987,  n.  22,  cosi'  come  modificato
dall'articolo  6,  e'  autorizzata la spesa complessiva di lire 2.750
milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per l'anno  1991  e
lire 2.000 milioni per l'anno 1992.
   2.  Il  predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni fa carico
al capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
pluriennale  per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento complessivo,
in termini di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire
2.750  milioni,  suddivisi  in ragione di lire 750 milioni per l'anno
1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992;  nella  denominazione  del
precitato  capitolo 3858, dopo la locuzione "smistamento merci" viene
aggiunta la  locuzione  "nonche'  per  la  realizzazione  del  centro
servizi del centro medesimo".
   3. Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:
     a)  per  complessive lire 2.250 milioni, suddivisi in ragione di
lire 750 milioni per l'anno 1991 e  lire  1.500  milioni  per  l'anno
1992, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato
di previsione precitato;
     b)  per lire 500 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento,
di pari importo, dall'apposito fondo  globale  iscritto  al  capitolo
8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 6 dell'elenco n.
5 allegato ai bilanci medesimi).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 11 giugno 1990
 
                               BIASUTTI