Art. 3.
 
   1.  Per  favorire  la  realizzazione dell'interporto di Cervignano
l'Amministrazione  regionale,  sentiti  la  provincia  ed  i   Comuni
interessati,  adotta,  entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della
presente legge,  per  le  aree  interessate  dall'interporto  stesso,
nonche'   per   le   infrastrutture   ad  esso  collegate,  un  piano
particolareggiato di iniziativa regionale, ai sensi ed  agli  effetti
dell'articolo  10-quinquies  della  legge regionale 9 aprile 1968, n.
23, come aggiunto dall'articolo 9 della  legge  regionale  17  luglio
1972,  n.  30,  sulla  base  delle indicazioni contenute nel progetto
mirato di cui all'articolo 31, comma  1,  della  legge  regionale  14
agosto 1987, n. 22.
   2.  Sul  progetto  di  piano  particolareggiato  la provincia ed i
Comuni interessati esprimono il  loro  parere  entro  trenta  giorni;
scaduto tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.
   3.  Il  progetto  di  piano  particolareggiato e' deliberato dalla
Giunta regionale, anche in assenza delle determinazioni di  cui  alla
lettera  d)  dell'articolo  10-  bis  della legge regionale n. 23 del
1968, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale  17  luglio
1972,  n.  30,  e  anche  in variante alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti o adottati;  a  decorrere  dalla  data  di  detta
deliberazione   trovano   applicazione   le  misure  di  salvaguardia
disciplinate dalla legge 3  novembre  1952,  n.  1902,  e  successive
modifiche ed integrazioni.
   4.   Riguardo   ai   contenuti   ed   agli   elementi   del  piano
particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25
della legge regionale n. 23 del 1968.
   5.  Il  piano  particolareggiato  e'  depositato, per dieci giorni
consecutivi,  presso  gli  uffici  dell'Amministrazione  regionale  e
presso quelli della provincia e dei Comuni interessati, previo avviso
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla  stampa
locale.
   6.  Chiunque  puo'  prendere  visione  del  piano  in tutti i suoi
elementi  e  presentare  osservazioni  all'Amministrazione  regionale
entro i dieci giorni successivi alla scadenza del deposito.
   7.   Qualora  la  Giunta  regionale,  esaminate  le  osservazioni,
deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con  il
procedimento previsto dai precedenti commi, ma i termini sono ridotti
alla meta'.
   8. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto
attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle
medesime, non sono ammesse altre osservazioni.
   9.  Il  piano  particolareggiato  e'  approvato  con  decreto  del
presidente della  Giunta  regionale,  previa  delibera  della  Giunta
stessa,  sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezioni I
e II.
   10.  Il  decreto  di  approvazione  costituisce,  ove  necessario,
variante   agli   strumenti   urbanistici   vigenti   nei   territori
interessati.
   11.  Avviso per estratto del decreto di approvazione e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.